Agente di Commercio — Codice ATECO 46.19.00

Codice ATECO 46.19.00 per Agente di Commercio: coefficiente 62%, contributi ENASARCO, regime forfettario 2026 spiegato.

Coefficiente Redditività

62%

Limite Fatturato

85.000

Cassa Previdenziale

ENASARCO

Qual è il Codice ATECO corretto per Agente di Commercio?

Il codice 46.19.00 identifica gli agenti di commercio monomandatari e plurimandatari che promuovono la vendita di prodotti per conto di una o più aziende mandanti, senza mai acquistare la merce in proprio. Il codice rientra nella sezione "Commercio all'ingrosso" dell'ISTAT e si applica all'attività di intermediazione commerciale su merci di vario genere.

Le attività concretamente coperte includono:

  • Promozione e acquisizione ordini per conto dei mandanti
  • Gestione di portafoglio clienti e attività di sviluppo commerciale
  • Intermediazione nella vendita di prodotti industriali, alimentari, tecnologici o di consumo
  • Partecipazione a fiere e eventi commerciali in rappresentanza dei mandanti

Se l'agente opera esclusivamente in un settore merceologico specifico, esistono codici alternativi più precisi: ad esempio 46.11.00 per agenti di prodotti agricoli, 46.14.00 per macchinari industriali, 46.15.00 per mobili e casalinghi. Il 46.19.00 si usa quando l'attività riguarda merci miste o quando non è identificabile un settore prevalente.

Tasse e Contributi: Un Esempio Pratico

Gli agenti di commercio beneficiano di un coefficiente di redditività del 62%, tra i più favorevoli del forfettario. Con 30.000€ di fatturato (provvigioni):

Aliquota 5% (primi 5 anni, regime startup):

  • Fatturato lordo: 30.000€
  • Coefficiente di redditività: 62%
  • Reddito imponibile: 30.000€ × 62% = 18.600€
  • Imposta sostitutiva (5%): 18.600€ × 5% = 930€
  • Contributi INPS Gestione Commercianti (quota fissa 2026: ~4.300€ + eccedenza ~24%): stimabili in circa 4.300-5.000€ totali per questo livello di reddito

Aliquota 15% (regime ordinario forfettario):

  • Imposta sostitutiva (15%): 18.600€ × 15% = 2.790€

Attenzione ai contributi ENASARCO: l'agente versa anche una quota ENASARCO (4% sulle provvigioni lorde fino al massimale annuo), che si aggiunge ai contributi INPS. I contributi INPS deducibili abbassano il reddito imponibile prima del calcolo dell'imposta, riducendo ulteriormente il carico fiscale effettivo.

Requisiti e Limiti

Per esercitare legalmente come agente di commercio è obbligatorio:

  • Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente (non è una professione ordinistica ma richiede iscrizione REA)
  • Possesso dei requisiti professionali previsti dal D.Lgs. 59/2010: diploma di scuola media superiore o esperienza biennale documentata nel settore commerciale
  • Iscrizione all'ENASARCO come agente autonomo, obbligatoria al momento della firma del primo contratto di agenzia
  • PEC obbligatoria per le imprese iscritte al Registro delle Imprese

Il limite forfettario è 85.000€ di provvigioni annue. Non esistono incompatibilità specifiche, ma chi svolge contemporaneamente attività di agente e attività di commercio in proprio deve valutare attentamente il codice ATECO prevalente.

Come Aprire Partita IVA come Agente di Commercio

  1. Apertura P.IVA all'Agenzia delle Entrate: Modello AA9/12 con codice ATECO 46.19.00 (o codice di settore specifico). Indica il Regime Forfettario se ne hai i requisiti.
  2. Iscrizione al Registro delle Imprese / REA: Presentala alla Camera di Commercio della tua provincia contestualmente o subito dopo l'apertura della P.IVA.
  3. Iscrizione all'ENASARCO: Obbligatoria prima di firmare contratti di agenzia. Avviene tramite il portale enasarco.it.
  4. Contratto di agenzia con il mandante: Formalizza per iscritto ogni rapporto di agenzia, specificando zone, prodotti e modalità di calcolo delle provvigioni.

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Esempio Calcolo Tasse nel Forfettario

Ipotesi: €30.000 fatturato annuo, aliquota 5% (primi 5 anni startup), ENASARCO.

Fatturato lordo30.000
Reddito imponibile×62%
18.600
Imposta sostitutiva 5%
- € 930
Contributi ENASARCO26.07%
- € 4849
Netto annuo
24.221
Netto mensile (÷12)2018

Calcolo indicativo con aliquota 5% (startup) e contributi sull'imponibile senza deduzioni. Il netto reale può variare in base alla tua situazione.

Domande Frequenti (46.19.00)

Q.L'agente di commercio può aderire al regime forfettario?

A.

Sì, l'agente di commercio in forma di ditta individuale può accedere al regime forfettario, purché il fatturato annuo (provvigioni percepite) non superi 85.000€ e non sussistano altre cause ostative. L'iscrizione all'Albo Agenti e alla Camera di Commercio è comunque obbligatoria indipendentemente dal regime fiscale scelto.

Q.Quali contributi paga un agente di commercio in regime forfettario?

A.

L'agente di commercio versa contributi sia all'ENASARCO (calcolati sulle provvigioni, con parte a carico del mandante) che all'INPS Gestione Commercianti se non ha dipendenti o collaboratori. I contributi ENASARCO a carico dell'agente sono il 4% sulle provvigioni (fino al massimale). L'INPS prevede una quota fissa minima più la quota percentuale sul reddito eccedente il minimale.

Q.Qual è il coefficiente di redditività per agente di commercio nel forfettario?

A.

Il coefficiente di redditività applicabile agli agenti di commercio nel regime forfettario è del 62%, uno dei più bassi tra le categorie professionali. Significa che solo il 62% del fatturato lordo viene considerato reddito imponibile ai fini dell'imposta sostitutiva.

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