Fatturazione Elettronica Regime Forfettario 2026: Guida Completa

1 marzo 2026·11 min read·Cristian Caretti

TL;DR: Dal 2024 tutti i forfettari sono obbligati alla fattura elettronica tramite SDI (codice RF19, natura IVA N2.2), senza eccezioni di fatturato. Vale il principio di cassa: contano gli incassi effettivi, non le fatture emesse. Una fattura non incassata non genera reddito imponibile né conta verso la soglia degli 85.000 euro.

Fatturazione nel Regime Forfettario: le Regole Specifiche

La fattura elettronica nel regime forfettario segue regole diverse rispetto al regime ordinario. Chi opera in regime forfettario non applica l'IVA, non subisce la ritenuta d'acconto e deve indicare codici specifici nel Sistema di Interscambio. Sbagliare anche solo il codice natura IVA o omettere la dicitura obbligatoria espone a sanzioni e può creare problemi ai clienti.

In questa guida trovi tutto quello che serve sapere per compilare correttamente le fatture elettroniche come forfettario: l'obbligo dal 2024, il principio di cassa, come gestire le fatture non incassate, i codici SDI corretti e la dicitura da inserire.


Il Principio di Cassa: Fatturato o Incassato?

Nel regime forfettario vale il principio di cassa: per il calcolo del reddito imponibile e per il controllo della soglia degli 85.000 euro, conta il momento dell'incasso effettivo, non la data di emissione della fattura.

Questo è un punto che genera confusione, soprattutto a fine anno.

Come Funziona nella Pratica

Immagina di emettere una fattura da 5.000 euro il 28 dicembre 2025. Il cliente paga il 15 gennaio 2026. Questa somma concorre al reddito 2026, non al 2025. Ai fini del calcolo delle imposte e della verifica della soglia degli 85.000 euro, la data rilevante è quella dell'accredito sul conto (o del pagamento in contanti, se ammesso entro i limiti di legge).

Regola pratica: controlla il tuo estratto conto, non il registro delle fatture emesse, per sapere quanto hai "guadagnato" nell'anno fiscale.

Impatto sulla Soglia degli 85.000 Euro

La soglia degli 85.000 euro si calcola sugli incassi dell'anno, non sulle fatture emesse. Questo significa che:

  • Una fattura emessa a dicembre ma pagata a gennaio dell'anno successivo non conta per l'anno di emissione
  • Viceversa, un pagamento ricevuto a dicembre per una fattura emessa a novembre dell'anno precedente conta per l'anno in corso
  • Se superi gli 85.000 euro di incassi nel corso dell'anno, esci dal forfettario dall'anno successivo
  • Se superi i 100.000 euro di incassi nell'anno, l'uscita è immediata con obbligo di applicare l'IVA dalla fattura che ha fatto scattare il superamento

Per la guida completa su soglie e requisiti di accesso, consulta: Requisiti Regime Forfettario 2026 — guida completa.


Fatture Emesse ma Non Incassate: Come si Gestiscono

Applicando il principio di cassa, le fatture emesse ma non ancora pagate dal cliente non generano reddito imponibile fino al momento dell'incasso. Non devi pagarci le tasse finché non vedi il denaro sul conto.

Monitoraggio delle Fatture Aperte

Tenere traccia delle fatture non incassate è fondamentale per due motivi:

  1. Soglia degli 85.000 euro: devi contare solo gli incassi effettivi, non le fatture emesse
  2. Pianificazione fiscale: un incasso a fine anno può spostare il carico fiscale su due esercizi diversi

Fatture Inesigibili: Cosa Succede

Se un cliente non paga e il credito risulta inesigibile (ad esempio in caso di fallimento o insolvenza documentata), la fattura non genera reddito imponibile. Non avendo incassato nulla, non hai nulla da tassare.

Tuttavia è importante:

  • Documentare i tentativi di recupero del credito (solleciti scritti, raccomandate, eventuale messa in mora)
  • Conservare tutta la documentazione nel caso di un controllo fiscale
  • In caso di successivo recupero parziale o totale del credito, la somma incassata concorrerà al reddito dell'anno in cui viene effettivamente ricevuta

I forfettari non possono dedurre le perdite su crediti come nel regime ordinario (dove esistono apposite voci di costo), ma il meccanismo del principio di cassa garantisce che non si paghi mai su somme non percepite.


Obbligo di Fattura Elettronica per i Forfettari

Dal 1° gennaio 2024 tutti i forfettari sono obbligati alla fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate. Non esistono esoneri in base al volume di fatturato.

Come è Cambiato l'Obbligo nel Tempo

PeriodoSituazione
Fino al 30 giugno 2022Esonero totale per tutti i forfettari
1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023Obbligo solo per forfettari con fatturato > 25.000 euro
Dal 1° gennaio 2024Obbligo per tutti i forfettari senza eccezioni

Dal 2024 non esistono più esoneri: indipendentemente che tu fatturi 5.000 o 80.000 euro all'anno, devi emettere tutte le fatture in formato elettronico XML e inviarle tramite SDI.

Esonero per Operazioni verso Privati Consumatori?

No. L'obbligo di fattura elettronica si applica anche alle operazioni verso privati consumatori (B2C). In questo caso il cliente non ha un codice SDI: si usa il codice 0000000 (sette zeri) o il codice fiscale del destinatario. La fattura viene comunque inviata all'Agenzia delle Entrate tramite SDI, e una copia analogica (PDF o cartacea) va consegnata o messa a disposizione del cliente.

Sanzioni per Mancata Fatturazione Elettronica

Chi non emette fattura elettronica o emette una fattura cartacea invece di quella elettronica rischia sanzioni che vanno dal 90% al 180% dell'imposta corrispondente (o da 250 a 2.000 euro per le operazioni con privati non obbligati a esibire la fattura).


Come Compilare una Fattura Elettronica Forfettaria

La fattura elettronica di un forfettario ha alcune caratteristiche obbligatorie che la distinguono da quella di un soggetto ordinario. Vediamo campo per campo.

Codice Regime Fiscale: RF19

Nel file XML della fattura elettronica, il campo RegimeFiscale deve contenere il codice RF19, che identifica il regime forfettario. Questo codice è obbligatorio e segnala al sistema dell'Agenzia delle Entrate che il soggetto emittente non applica l'IVA in regime forfettario.

Natura IVA: N2.2

Nel campo Natura di ogni riga della fattura, devi inserire il codice N2.2 (operazioni non soggette ad altri articoli). Questo codice indica che l'operazione è non imponibile ai sensi dell'art. 1, commi 54–89, della Legge 190/2014. Non si tratta di un'esenzione IVA generica: N2.2 è il codice specifico per il regime forfettario.

I codici da non usare per errore:

  • N1 (escluse ex art. 15) — errato per il forfettario
  • N2.1 (non soggette ex artt. 7–7-septies) — per operazioni fuori campo per territorialità
  • N4 (esenti) — per operazioni esenti da IVA, non per il forfettario

Dicitura Obbligatoria nel Campo Note/Causale

La fattura deve contenere una dicitura esplicita che giustifichi l'assenza di IVA e informi il cliente della non applicabilità della ritenuta d'acconto. Il testo consigliato da inserire nel campo Causale o Note è:

"Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54–89, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 — Regime forfettario. Il compenso non è soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della suddetta legge."

Senza questa dicitura, alcuni clienti (sostituti d'imposta) potrebbero applicare erroneamente la ritenuta d'acconto del 20% sul tuo compenso.

Ritenuta d'Acconto: No

I forfettari non subiscono la ritenuta d'acconto. La base normativa è l'art. 1, comma 67, della Legge 190/2014. Questo significa che il cliente ti deve pagare il 100% dell'importo in fattura, senza trattenere il 20% come acconto di imposta.

Affinché il cliente non applichi la ritenuta, è sufficiente indicare nella fattura la dicitura sopra riportata. Non è necessario presentare documentazione aggiuntiva o autocertificazioni separate.

Il Bollo da 2 Euro

Le fatture emesse da forfettari (che non applicano l'IVA) sono soggette all'imposta di bollo di 2 euro quando l'importo supera 77,47 euro e il destinatario è un privato consumatore (o comunque un soggetto non tenuto ad applicare l'IVA).

SituazioneBollo
Fattura a privato, importo > 77,47 €2 euro — sì
Fattura a privato, importo ≤ 77,47 €No
Fattura a soggetto IVA (aziende, P.IVA)No (l'obbligo ricade sul cliente)

Nella fattura elettronica, il bollo si gestisce attraverso il blocco DatiBollo nel file XML: imposta il campo BolloVirtuale su "SI" e l'importo su "2.00". Il versamento del bollo avviene trimestralmente tramite F24 con codice tributo 2501.

Esempio di Fattura Forfettaria Corretta

CampoValore
Regime FiscaleRF19
Natura IVAN2.2
Aliquota IVA0
Ritenuta d'accontoNon applicabile
Bollo2 euro (se > 77,47 euro a privato)
Causale/NoteDicitura Legge 190/2014 + esenzione ritenuta
Codice SDI destinatarioCodice SDI del cliente, oppure 0000000 per privati

Per tutto ciò che riguarda l'IVA, la dicitura di esenzione e gli acquisti intracomunitari, leggi la guida dedicata: IVA nel Regime Forfettario — tutto quello che devi sapere.

💡 L'Insight di Pyva: I due errori di fatturazione che vediamo più spesso nei forfettari che si iscrivono a Pyva dopo anni di gestione manuale: usare il codice natura IVA sbagliato (N4 "esente" invece di N2.2) e dimenticare la dicitura sulla ritenuta d'acconto. Il secondo errore è il più costoso in pratica: clienti azienda che applicano il 20% di ritenuta sul compenso senza che il forfettario se ne accorga fino alla fine dell'anno.


Il Vecchio "Regime dei Minimi": Cos'Era e Perché Non Esiste Più

Nelle ricerche online si trovano ancora molti riferimenti al regime dei minimi (o "contribuenti minimi"). Si tratta del predecessore del regime forfettario, introdotto nel 2008 (D.L. 98/2011) con caratteristiche diverse:

  • Soglia di fatturato: 30.000 euro (molto più bassa)
  • Aliquota: 5% sull'imponibile
  • Durata: 5 anni o fino al compimento del 35° anno di età
  • Esclusione: chi svolgeva più attività, chi sosteneva spese per collaboratori

Il regime dei minimi è stato definitivamente chiuso ai nuovi ingressi dal 2016. Chi vi era già iscritto poteva continuare fino alla scadenza naturale. Oggi non è più possibile aderirvi.

Con la Legge di Stabilità 2015, il regime forfettario ha preso il posto del regime dei minimi come agevolazione principale per le partite IVA individuali a basso fatturato. Le regole di fatturazione elettronica descritte in questa guida si applicano al regime forfettario vigente, non all'ormai cessato regime dei minimi.

Se trovi guide online che parlano di "regime dei minimi" in relazione alla fatturazione 2025 o 2026, verifica la data di pubblicazione: quasi certamente si riferiscono al forfettario con un'etichetta ormai obsoleta.

Per una panoramica completa del regime forfettario attuale: Regime Forfettario 2026 — Guida Completa.


Ritenuta d'Acconto nel Forfettario: Approfondimento

La ritenuta d'acconto è un meccanismo in cui il cliente (se sostituto d'imposta, come un'azienda o un professionista con partita IVA) trattiene una parte del compenso e la versa direttamente all'Agenzia delle Entrate per conto del prestatore. Per i forfettari questa trattenuta non si applica, grazie all'art. 1, comma 67, della Legge 190/2014.

Cosa Fare se il Cliente Applica Erroneamente la Ritenuta

Può capitare, soprattutto con clienti abituati a lavorare solo con soggetti in regime ordinario, che vengano applicate erroneamente le ritenute. In questo caso:

  1. Contatta immediatamente il cliente e invia una comunicazione scritta che ricorda l'esenzione dalla ritenuta, allegando la norma di riferimento
  2. Il cliente dovrebbe stornare la ritenuta e corrisponderti l'importo integrale
  3. Se il cliente ha già versato la ritenuta all'Agenzia delle Entrate, può recuperarla nella dichiarazione dei redditi (modello 770)
  4. In ogni caso, non usare la ritenuta come credito d'imposta nella tua dichiarazione: nel regime forfettario non è previsto

Per la guida completa sulla ritenuta d'acconto nel forfettario, con esempi e modelli di lettera al cliente: Ritenuta d'Acconto nel Regime Forfettario.


Come Pyva ti Aiuta con la Fatturazione

Gestire correttamente la fatturazione elettronica, monitorare gli incassi (non le fatture emesse) e tenere traccia delle fatture aperte richiede attenzione e un sistema organizzato. Con Pyva tutto questo avviene in automatico:

  • Fatture elettroniche pronte all'invio: codici RF19, N2.2 e dicitura obbligatoria già precompilati, nessun rischio di errori nei campi SDI
  • Principio di cassa automatico: il calcolo del reddito e delle imposte si basa sugli incassi effettivi, non sulle fatture emesse
  • Monitoraggio soglia 85.000 euro: alert in tempo reale basato sugli incassi reali, non sul fatturato emesso
  • Fatture non incassate: visibilità immediata sulle fatture aperte e sul loro impatto potenziale sul reddito futuro
  • Calcolo tasse aggiornato: ogni incasso registrato aggiorna istantaneamente imposta sostitutiva e contributi INPS
  • F24 precompilato: con i codici tributo corretti (1790, 1791, 1792) e gli importi calcolati automaticamente

Inizia gratis con Pyva →

Domande frequenti

I forfettari devono fare la fattura elettronica?

Sì. Dal 1° gennaio 2024 tutti i forfettari sono obbligati alla fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI), indipendentemente dal volume di fatturato. Non esistono esoneri basati sul fatturato: l'obbligo è generalizzato per tutte le partite IVA in regime forfettario.

Nel regime forfettario vale il fatturato o l'incassato?

Vale l'incassato. Il regime forfettario adotta il principio di cassa: il reddito si forma nel momento in cui il denaro entra effettivamente sul conto, non quando viene emessa la fattura. Una fattura emessa a dicembre 2025 ma pagata a gennaio 2026 concorre al reddito 2026.

Come si gestisce una fattura emessa ma non ancora incassata?

Una fattura emessa ma non incassata non concorre al reddito dell'anno in corso. Rientrerà nel reddito dell'anno in cui verrà pagata. Se la fattura risulta inesigibile (cliente insolvente), non genera reddito imponibile, ma è necessario documentare i tentativi di recupero del credito.

Cosa si scrive nella fattura elettronica di un forfettario?

Nel campo Regime Fiscale si indica RF19. La natura IVA è N2.2 (non imponibile). Nel campo Note va inserita la dicitura: 'Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54–89, Legge 190/2014 — Regime forfettario. Il compenso non è soggetto a ritenuta d'acconto'.

I forfettari devono applicare la ritenuta d'acconto?

No. I forfettari non subiscono la ritenuta d'acconto, a condizione che dichiarino al cliente di applicare il regime forfettario. Questa dichiarazione va inserita nel campo Note della fattura. Il cliente non dovrà effettuare alcuna trattenuta sul compenso lordo.