Ritenuta d'Acconto nel Regime Forfettario: Come Funziona

1 marzo 2026·8 min read·Giuseppe Simoni

TL;DR: Il forfettario non subisce la ritenuta d'acconto (art. 1, c. 67, L. 190/2014). Inserisci la dicitura obbligatoria in ogni fattura. Se il cliente la applica per errore, recuperi l'importo nel Quadro RS della dichiarazione dei redditi. I forfettari non sono nemmeno sostituti d'imposta: non trattieni nulla sui pagamenti ai collaboratori.

Regime Forfettario e Ritenuta d'Acconto: la Regola Principale

Se hai una partita IVA in regime forfettario, c'è una regola fiscale che devi conoscere bene: non sei soggetto alla ritenuta d'acconto. Questo significa che i tuoi clienti — siano essi aziende, professionisti o enti — non devono trattenerti nulla al momento del pagamento. La ritenuta d'acconto nel regime forfettario non si applica, e il cliente deve versarti l'intera somma pattuita.

Non si tratta di un'opzione o di un accordo tra le parti: è un esonero previsto direttamente dalla legge. Capire perché esiste questo esonero, come comunicarlo correttamente e cosa fare se il cliente sbaglia è essenziale per evitare problemi pratici e perdite di denaro.


Perché i Forfettari Non Subiscono la Ritenuta d'Acconto

Il riferimento normativo

L'esonero dalla ritenuta d'acconto è sancito dall'art. 1, comma 67, Legge 190/2014 (la legge istitutiva del regime forfettario). La norma stabilisce che i contribuenti in regime forfettario non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto da parte del sostituto d'imposta.

La ragione fiscale

La ritenuta d'acconto è un meccanismo di riscossione anticipata dell'IRPEF: il cliente (in veste di sostituto d'imposta) trattiene una percentuale del compenso e la versa all'Erario come acconto sulle imposte che il professionista dovrà pagare.

Nel regime forfettario, però, l'IRPEF non esiste. Viene interamente sostituita dall'imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi cinque anni), che il forfettario calcola e versa autonomamente tramite modello F24. Non avendo IRPEF da versare, non c'è nemmeno una base su cui applicare la ritenuta d'acconto.

Per una panoramica completa del funzionamento dell'imposta sostitutiva, consulta la guida completa al regime forfettario 2026.


Come Comunicarlo al Cliente: la Dicitura in Fattura

Il testo esatto da inserire

Ogni fattura emessa da un forfettario deve contenere una dicitura specifica che informa il cliente dell'esonero dalla ritenuta. Il testo comunemente accettato e in linea con la normativa è:

"Il cedente/prestatore non è soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, Legge 190/2014, avendo aderito al regime forfettario."

Questa dicitura va inserita nel corpo della fattura, solitamente nella sezione delle note o dopo il dettaglio dei servizi. Non è una formalità opzionale: è la comunicazione che abilita il cliente a non operare la ritenuta. Senza di essa, un cliente cauto potrebbe applicarla comunque per tutelarsi.

Esempio pratico: fattura da 1.000 euro

VoceImporto
Prestazione professionale1.000,00 €
IVAOperazione esente/non soggetta (Legge 190/2014)
Ritenuta d'accontoNon applicata (art. 1, comma 67, Legge 190/2014)
Totale da pagare1.000,00 €

Con la stessa fattura da 1.000 euro, un professionista in regime ordinario con ritenuta del 20% riceverebbe invece solo 800 euro al momento del pagamento (i 200 euro sarebbero trattenuti e versati all'Erario come acconto IRPEF). Il forfettario, non avendo questa logica, incassa sempre il 100% del corrispettivo.

Per approfondire le regole sulla fatturazione elettronica nel regime forfettario, leggi la guida dedicata: Fatturazione Elettronica nel Regime Forfettario.

L'autocertificazione separata: quando serve

Nella maggior parte dei casi la dicitura in fattura è sufficiente. Tuttavia, con clienti nuovi o con strutture amministrative rigide (aziende medio-grandi, enti pubblici), può capitare che il reparto contabilità richieda una dichiarazione scritta separata che attesti l'appartenenza al regime forfettario.

In quel caso puoi preparare una lettera o dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiari:

  • di essere titolare di partita IVA in regime forfettario ai sensi della Legge 190/2014
  • di non essere soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della stessa legge
  • l'anno di adesione al regime e il codice fiscale/P.IVA

Non esiste un modello ufficiale: una dichiarazione scritta con questi elementi, firmata e datata, è generalmente sufficiente.


Cosa Succede se il Cliente Applica la Ritenuta lo Stesso

Il problema pratico

Nonostante la dicitura in fattura, può accadere che un cliente applichi la ritenuta d'acconto per errore — per procedure automatizzate nel gestionale contabile, per distrazione o semplicemente perché non ha letto le note in fattura. In questo caso ricevi un pagamento inferiore al dovuto.

Riprendendo l'esempio precedente: su una fattura da 1.000 euro, il cliente ti versa 800 euro e trattiene 200 euro di ritenuta (20%), versandoli all'Erario a tuo nome. Hai quindi un credito di 200 euro nei confronti dell'Erario.

Come recuperarla: il Quadro RS della dichiarazione dei redditi

Il meccanismo di recupero si attiva in dichiarazione dei redditi, nel modello Redditi PF (non nel 730, che i forfettari non usano per il reddito forfettario). Nello specifico:

  1. Il cliente che ha operato la ritenuta ti rilascia la Certificazione Unica (CU) entro il 31 marzo dell'anno successivo, che attesta l'importo trattenuto
  2. In fase di dichiarazione annuale, compili il Quadro RS del modello Redditi PF, indicando le ritenute subite
  3. L'importo trattenuto viene riconosciuto come credito d'imposta e si compensa con le imposte dovute (imposta sostitutiva e contributi)

Se il credito supera le imposte dovute, puoi richiederne il rimborso o riportarlo agli anni successivi.

La procedura pratica passo per passo

  1. Conserva la documentazione: tieni la ricevuta del pagamento parziale e la relativa fattura
  2. Richiedi la CU al cliente: è un suo obbligo di legge rilasciarla entro marzo dell'anno successivo
  3. Compila il Quadro RS: inserisci l'importo della ritenuta subita nel campo dedicato
  4. Compensa o chiedi rimborso: il credito riduce le imposte da versare; se eccede, puoi chiederlo a rimborso o compensarlo in F24

In attesa della dichiarazione, tieni presente che la differenza di pagamento è comunque un credito che recupererai, anche se con un ritardo di alcuni mesi.


I Forfettari Possono Essere Sostituti d'Imposta?

La risposta è no. I forfettari non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta e non possono — né devono — applicare ritenute sui pagamenti che effettuano.

Questo significa che se paghi un collaboratore, un consulente o qualsiasi altro professionista per una prestazione, non devi trattenere nulla: devi versare l'intero importo concordato. Sarà il professionista ricevente a gestire autonomamente la propria posizione fiscale, versando le imposte dovute secondo il proprio regime.

Attenzione: questo non esime il forfettario dall'obbligo di tracciabilità dei pagamenti. Mantieni sempre documentazione delle spese sostenute, anche se non operi ritenute.


Differenza tra Ritenuta d'Acconto e Ritenuta a Titolo d'Imposta

È utile chiarire due concetti che spesso vengono confusi:

CaratteristicaRitenuta d'accontoRitenuta a titolo d'imposta
NaturaAnticipo sulle imposte futureImposta definitiva e liberatoria
Possibilità di recuperoSì, in dichiarazione dei redditiNo, l'imposta è già assolta
EsempiCompensi a professionistiInteressi bancari (26%), vincite
Rilevante per i forfettariSì (non la subiscono)In genere no

La ritenuta a titolo d'acconto è quella tipica delle prestazioni professionali — la stessa di cui si parla in questo articolo. La ritenuta a titolo d'imposta (come quella sugli interessi bancari) è invece definitiva e il forfettario la subisce come qualsiasi altro contribuente, senza possibilità di recupero.


💡 L'Insight di Pyva: Tra i problemi più segnalati in fase di onboarding c'è il cliente che applica la ritenuta per abitudine. Capitava soprattutto con clienti aziende medio-grandi i cui uffici acquisti o contabilità automatizzano la ritenuta su tutti i fornitori autonomi. La soluzione pratica che funziona: inviare al momento del contratto una dichiarazione scritta separata che attesti l'appartenenza al regime forfettario, citando esplicitamente l'art. 1, comma 67, L. 190/2014. Con Pyva le fatture includono già automaticamente la dicitura corretta nel testo, riducendo drasticamente questo tipo di errori.

Ritenuta d'Acconto sulle Provvigioni: il Caso degli Agenti di Commercio

Un caso particolare riguarda gli agenti di commercio con partita IVA. Le provvigioni che gli agenti ricevono sono normalmente soggette a una ritenuta d'acconto parziale (calcolata sul 50% della provvigione, con aliquota del 23%, pari quindi all'11,5% della provvigione totale).

Anche in questo caso, se l'agente è in regime forfettario, l'esonero si applica: l'art. 1, comma 67, Legge 190/2014 vale per tutte le categorie di reddito d'impresa e di lavoro autonomo incluse nel regime. Il mandante non deve trattenere alcuna ritenuta sulle provvigioni, e l'agente forfettario inserisce la consueta dicitura in fattura.

Se ti trovi in questa situazione e il mandante oppone resistenza, puoi citare esplicitamente la circolare dell'Agenzia delle Entrate che conferma l'esonero per tutti i forfettari, indipendentemente dall'attività svolta.


Come Pyva ti Aiuta

Gestire la fatturazione, i pagamenti e la dichiarazione dei redditi come forfettario richiede attenzione ai dettagli. Con Pyva non devi ricordare ogni dicitura o norma a memoria:

  • Fatture con dicitura automatica: ogni fattura generata include la dicitura corretta per l'esonero dalla ritenuta d'acconto e dall'IVA
  • Tracciamento pagamenti: registra entrate e uscite e tieni sempre sotto controllo eventuali anomalie nei pagamenti ricevuti
  • Calcolo tasse aggiornato: imposta sostitutiva e contributi calcolati automaticamente sul tuo fatturato reale, con F24 precompilato e codici tributo corretti
  • Simulatore fiscale: scopri il tuo netto a qualsiasi livello di fatturato prima ancora di emettere una fattura

Per approfondire il calcolo delle tasse nel regime forfettario, leggi la guida: Calcolo Tasse Regime Forfettario.

E per tutto ciò che riguarda l'IVA (o meglio, la sua assenza) nel forfettario: IVA nel Regime Forfettario.

Inizia gratis con Pyva →

Domande frequenti

I forfettari subiscono la ritenuta d'acconto?

No. I forfettari sono esonerati dalla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, Legge 190/2014. Poiché l'imposta sostitutiva sostituisce l'IRPEF, non esiste base imponibile su cui applicare la ritenuta. La dicitura obbligatoria va inserita in ogni fattura emessa.

Come si comunica al cliente che non si subisce la ritenuta?

Inserendo in fattura la dicitura: "Il cedente/prestatore non è soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, Legge 190/2014, avendo aderito al regime forfettario." Per clienti nuovi o diffidenti può essere utile allegare anche un'autocertificazione separata.

Cosa fare se il cliente applica la ritenuta d'acconto al forfettario?

Se il cliente applica per errore la ritenuta, riceverai un importo inferiore al dovuto. Puoi recuperare quanto trattenuto in dichiarazione dei redditi, nel Quadro RS del modello Redditi PF, indicando l'importo della ritenuta subita. Il credito si compensa con le imposte dovute.

I forfettari possono applicare la ritenuta d'acconto sulle spese?

No. I forfettari non sono sostituti d'imposta e non possono applicare ritenute sui pagamenti che effettuano a collaboratori, fornitori o professionisti. Chi riceve un pagamento da un forfettario deve gestire autonomamente la propria posizione fiscale.