Regime Forfettario e Quote Societarie: Partecipazioni in SRL e Compatibilità (2026)

4 aprile 2026·10 min read·Giuseppe Simoni

TL;DR: Avere quote in una SRL non esclude automaticamente dal regime forfettario. L'esclusione scatta solo se sono presenti entrambe queste condizioni contemporaneamente: controlli la SRL ai sensi dell'art. 2359 c.c. E la SRL svolge un'attività economicamente riconducibile alla tua P.IVA. Basta che manchi una delle due per restare nel forfettario. Regola completamente diversa per le società di persone (SNC, SAS): qualsiasi quota, anche l'1%, esclude automaticamente.


La Fonte Normativa: Art. 1, Comma 57, L. 190/2014

La disciplina sulle partecipazioni societarie nel regime forfettario è contenuta nell'art. 1, comma 57, lett. d) della Legge 190/2014 (la legge istitutiva del regime forfettario). È questa norma che crea due categorie di esclusione profondamente diverse tra loro, spesso confuse anche da chi opera nel settore.

La distinzione di base è semplice:

  • Società di persone e associazioni professionali → esclusione automatica, senza condizioni aggiuntive
  • SRL → esclusione condizionata, solo al ricorrere di entrambi i requisiti previsti dalla legge

Capire in quale categoria ricade la propria situazione è il primo passo. Approfondiamo ciascuna.


Categoria 1 — Società di Persone: Esclusione Automatica

Per le società di persone non esistono soglie, eccezioni o condizioni aggiuntive. Qualsiasi partecipazione — anche una quota simbolica dell'1% — esclude dal regime forfettario nell'anno in cui la partecipazione è detenuta.

I tipi societari che rientrano in questa categoria:

  • SNC (società in nome collettivo)
  • SAS (società in accomandita semplice), anche come accomandante — non solo come socio accomandatario
  • Società semplice
  • Associazioni tra professionisti ai sensi dell'art. 5 del TUIR

Il motivo dell'esclusione automatica è nella struttura stessa di queste entità: nelle società di persone i redditi sono imputati direttamente ai soci per trasparenza fiscale (art. 5 TUIR), quindi vi è una sovrapposizione strutturale con il reddito d'impresa o professionale della persona fisica. Il legislatore ha scelto di escludere tout court questa combinazione dal forfettario.

Attenzione: Il caso della SAS come accomandante è quello che crea più sorprese. L'accomandante non gestisce la società e non è responsabile oltre la quota conferita, ma anche la sua partecipazione esclude dal forfettario. Non fa differenza il ruolo ricoperto — conta la qualità di socio.


Categoria 2 — SRL: Esclusione Solo al Ricorrere di Entrambe le Condizioni

La partecipazione in una SRL non esclude automaticamente dal regime forfettario. La legge richiede che ricorrano contemporaneamente due condizioni distinte. Se anche solo una manca, la partecipazione è compatibile con il forfettario.

Condizione A — Il Controllo (art. 2359 c.c.)

Il primo requisito è il controllo della SRL. La legge rimanda espressamente all'art. 2359 del Codice Civile, che identifica tre forme di controllo:

  1. Maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria (quota superiore al 50%)
  2. Voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (non necessariamente >50%, ma tali da determinare le decisioni in concreto)
  3. Influenza dominante esercitata tramite particolari vincoli contrattuali (es. patti parasociali, accordi di voto)

La legge specifica che il controllo può essere esercitato direttamente o indirettamente. Questo apre al tema del controllo indiretto, che approfondiamo più avanti.

Se la tua quota nella SRL è di minoranza e non ti consente di esercitare influenza dominante nelle decisioni assembleari, la condizione A non è soddisfatta e il forfettario è compatibile — a prescindere dall'attività svolta dalla SRL.

Condizione B — L'Attività Economicamente Riconducibile

Il secondo requisito è che la SRL svolga un'attività economicamente riconducibile a quella esercitata tramite la partita IVA forfettaria.

Questa formulazione è stata introdotta con uno scopo preciso: impedire il frazionamento artificioso di un'unica attività economica tra la P.IVA forfettaria e una SRL, con l'obiettivo di mantenersi al di sotto della soglia degli 85.000 euro incassando dall'una o dall'altra entità a seconda della convenienza.

La valutazione non è meccanica. L'Agenzia delle Entrate (Circolare 9/2019 e successive risposte a interpello) guarda alla sostanza economica dell'operazione, non solo alla corrispondenza formale dei codici ATECO. In concreto, considera riconducibile l'attività della SRL a quella della P.IVA quando:

  • I codici ATECO sono identici o molto simili
  • La SRL è fornitore o cliente principale della P.IVA (o viceversa)
  • La SRL svolge attività che estendono o complementano funzionalmente quella della P.IVA
  • Vi è una connessione economica tale per cui le due entità operano come un unico soggetto economico frammentato

Se la SRL opera in un settore completamente diverso da quello della P.IVA — ad esempio, un consulente informatico con quote in una SRL immobiliare — la condizione B non è soddisfatta.


Il Controllo Indiretto: Il Rischio Nascosto

Il controllo indiretto è l'aspetto meno noto di questa disciplina e quello che causa le situazioni più problematiche.

La legge e la prassi dell'Agenzia delle Entrate prevedono che, ai fini della verifica del controllo, si sommino le quote detenute dal contribuente con quelle detenute da:

  • Coniuge o partner in unione civile
  • Parenti entro il 2° grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti)
  • Affini entro il 1° grado (suoceri, generi, nuore)

Esempio pratico: Hai il 30% di una SRL che svolge la tua stessa attività di consulenza. Tua moglie detiene il 35% della stessa SRL. Individualmente, nessuno dei due ha il controllo. Ma sommando le quote del nucleo familiare si arriva al 65%: controllo indiretto soddisfatto. Risultato: sei escluso dal forfettario se la SRL svolge la tua stessa attività.

Questo meccanismo esiste per evitare la pianificazione fiscale aggressiva attraverso intestazioni fittizie di quote a familiari.


Casi Pratici: la Tabella della Compatibilità

La tabella seguente riassume le situazioni più comuni applicando il doppio requisito della legge.

SituazioneForfettario
40% SRL, settore completamente diverso✅ OK (nessun controllo, attività diversa)
60% SRL, stesso settore della P.IVA❌ Escluso (controllo + stessa attività)
30% SRL, stesso settore della P.IVA✅ OK (nessun controllo — condizione A non soddisfatta)
51% SRL, settore completamente diverso✅ OK (controllo sì, ma attività diversa — condizione B non soddisfatta)
30% SRL + coniuge 30% SRL, stesso settore❌ Escluso (controllo indiretto 60% + stessa attività)
Qualsiasi quota in SNC o SAS❌ Escluso automaticamente
1% SNC❌ Escluso automaticamente
49% SRL, settore adiacente ma distinto⚠️ Da valutare (nessun controllo formale, ma verificare condizione B con commercialista)

Quando Scatta l'Esclusione e Quando Si Può Rientrare

L'esclusione opera nell'anno fiscale in cui entrambe le condizioni si realizzano contemporaneamente.

Se a luglio di un determinato anno acquisti quote che ti portano al 51% di una SRL che svolge la tua stessa attività, l'esclusione vale per l'intero anno fiscale, non solo per il semestre successivo all'acquisto. Questo significa che, se per quell'anno eri già nel forfettario, ne esci retroattivamente e devi applicare il regime ordinario per tutti i mesi dell'anno.

Per il rientro, la regola è speculare: se cedi le quote (perdendo il controllo) o la SRL modifica la sua attività (rompendo la riconducibilità), puoi rientrare nel forfettario dall'anno fiscale successivo a quello in cui le condizioni si sono interrotte, a condizione di rispettare tutti gli altri requisiti di accesso.


Il Caso della SRL Dormiente

Un caso frequente è quello della SRL costituita anni prima, mai operativa o diventata inattiva: nessun ricavo, nessuna operazione, conti a zero.

Una SRL dormiente non soddisfa la condizione B: se non svolge alcuna attività, non vi è un'attività "economicamente riconducibile" a quella della P.IVA forfettaria. L'esclusione non scatta.

Tuttavia, la situazione deve essere documentata. Il carattere inattivo della SRL deve risultare chiaramente dai bilanci depositati (ricavi zero, attività minima) e dalla condotta concreta della società. Una SRL che formalmente non fattura ma che in realtà opera come veicolo per spese o contratti dell'attività principale della P.IVA può essere considerata attiva ai fini di questa norma.

Se hai una SRL dormiente e stai valutando di aprire la partita IVA forfettaria, è consigliabile documentare formalmente lo stato di inattività e — se la SRL non serve ad altri scopi — valutare la messa in liquidazione per eliminare il rischio alla radice.


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Riepilogo: Le Regole in Sintesi

Tipo societarioRegolaDettaglio
SNCEsclusione automaticaQualsiasi quota, senza eccezioni
SAS (accomandante)Esclusione automaticaAnche la quota di accomandante
Società sempliceEsclusione automaticaQualsiasi quota
Associazioni professionistiEsclusione automaticaQualsiasi partecipazione art. 5 TUIR
SRL (quota minoritaria)CompatibileNessun controllo → condizione A non soddisfatta
SRL (controllo, settore diverso)CompatibileCondizione B non soddisfatta
SRL (controllo, stesso settore)EsclusioneEntrambe le condizioni soddisfatte
SRL dormiente (qualsiasi quota)Compatibile (con documentazione)Nessuna attività → condizione B non soddisfatta

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Domande frequenti

Posso avere quote in una SRL e restare nel regime forfettario?

Dipende. La partecipazione in SRL non esclude automaticamente dal forfettario come invece fa quella in una società di persone. L'esclusione scatta solo se sono soddisfatte contemporaneamente due condizioni: controllo diretto o indiretto della SRL (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) E l'SRL svolge un'attività economicamente riconducibile a quella della tua partita IVA. Se manca anche solo una delle due condizioni, puoi restare nel regime forfettario.

Cosa succede se ho quote in una SNC o SAS?

Qualsiasi partecipazione in una società di persone — SNC, SAS (anche come accomandante), società semplice o associazione tra professionisti — è causa di esclusione automatica dal regime forfettario, senza soglie e senza eccezioni. Anche una quota dell'1% in una SNC esclude dall'accesso o dalla permanenza nel regime.

Il controllo indiretto tramite familiari esclude dal forfettario?

Sì. La legge (art. 1, comma 57, L. 190/2014) fa riferimento al controllo esercitato 'direttamente o indirettamente.' La circolare dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si considerano anche le quote detenute da coniuge, parenti entro il 2° grado e affini entro il 1°. Se tu e tuo marito/moglie detenete insieme il 60% di un'SRL che svolge la tua stessa attività, puoi essere considerato in controllo anche se la tua quota personale è del 30%.

Posso aprire una SRL e mantenere la partita IVA forfettaria?

Sì, a condizione che non si configurino le due cause di esclusione contemporaneamente. Se apri una SRL in un settore diverso dalla tua P.IVA, o se la tua quota è di minoranza (senza controllo), il forfettario è compatibile. Il rischio nasce quando la SRL svolge la stessa attività della P.IVA e tu la controlli — situazione che l'Agenzia delle Entrate considera elusiva rispetto alla soglia degli 85.000 euro.

Da quando vale l'esclusione se acquisto quote che mi danno il controllo di una SRL?

L'esclusione opera dall'anno in cui entrambe le condizioni si realizzano contemporaneamente (controllo + attività riconducibile). Se a metà anno acquisti quote che ti portano al 51% di una SRL con la stessa attività, l'esclusione vale per l'intero anno fiscale in cui avviene l'acquisto. L'anno successivo alla cessione delle quote (con perdita del controllo), puoi rientrare nel forfettario, se rispetti tutti gli altri requisiti.