Fatturare Clienti Esteri in Regime Forfettario: IVA, Reverse Charge e VIES (2026)

4 aprile 2026·10 min read·Cristian Caretti

TL;DR: Il forfettario che lavora con clienti esteri non è esonerato da tutti gli adempimenti IVA. Per i clienti UE B2B scattano il reverse charge, l'iscrizione obbligatoria al VIES e la presentazione del modello INTRASTAT. Per i clienti extra-UE l'operazione è fuori campo IVA per territorialità. La fattura elettronica va compilata con codici diversi rispetto alle normali fatture forfettarie, e l'impatto sulla soglia degli 85.000 euro si calcola comunque sugli incassi effettivi.

Lavorare con clienti internazionali è sempre più comune per freelance e consulenti italiani. Ma chi opera in regime forfettario spesso scopre tardi che i vantaggi del regime — niente IVA, niente contabilità ordinaria — non eliminano tutti gli adempimenti legati alle operazioni estere. Il risultato è fatture compilate male, VIES ignorato e INTRASTAT dimenticato.

Questa guida chiarisce esattamente cosa fare quando il tuo cliente ha sede fuori dall'Italia, distinguendo tra clienti UE e extra-UE, tra B2B e B2C, e tra prestazioni di servizi e cessioni di beni.


La distinzione fondamentale: esonero IVA vs territorialità IVA

Il forfettario è esonerato dall'IVA in forza dell'art. 1, commi 54-89, della Legge 190/2014. Questo significa che non addebita IVA ai clienti, non fa le liquidazioni periodiche e non presenta la dichiarazione IVA annuale.

Ma l'esonero IVA e le regole di territorialità IVA sono due cose diverse.

Le regole di territorialità (artt. 7 e seguenti del DPR 633/72) stabiliscono dove un'operazione si considera effettuata ai fini IVA — se in Italia o nel paese del cliente. Queste regole si applicano anche ai forfettari. Non per far loro pagare l'IVA, ma per determinare chi deve gestirla e come.

In pratica:

  • Operazioni domestiche (cliente italiano): il forfettario non applica IVA — tutto normale
  • Operazioni con clienti esteri (UE o extra-UE): entrano in gioco le regole di territorialità, e i doveri del forfettario cambiano

Fatturare clienti UE B2B: il meccanismo del reverse charge

Quando un forfettario italiano presta servizi a un soggetto passivo (azienda o professionista con P.IVA) residente in un altro Paese UE, si applicano le regole dell'art. 7-ter del DPR 633/72: il luogo della prestazione è il paese del committente, non l'Italia.

Questo ha una conseguenza precisa: l'IVA non la deve gestire il forfettario italiano, ma il cliente estero, che applica l'IVA del proprio paese tramite il meccanismo del reverse charge (inversione contabile).

Come funziona in pratica

  1. Il forfettario italiano emette la fattura senza IVA, con la dicitura "inversione contabile" o "reverse charge"
  2. Il cliente tedesco, francese, spagnolo, ecc. riceve la fattura e autofattura l'IVA nel proprio paese secondo l'aliquota locale
  3. Il forfettario italiano incassa l'intero importo netto, senza dover versare nulla all'Erario italiano a titolo di IVA

Esempio pratico: Sei un consulente IT forfettario che fattura 5.000 euro a una startup tedesca. Emetti fattura da 5.000 euro senza IVA, con la dicitura "inversione contabile". La startup tedesca si autofattura l'IVA tedesca (19%) e la versa all'Agenzia delle Entrate tedesca. Tu incassi 5.000 euro.

La dicitura da inserire in fattura

La fattura per clienti UE B2B deve riportare:

  • La dicitura regime forfettario standard (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014)
  • La dicitura "Inversione contabile" oppure "Reverse charge" (entrambe accettate, meglio usarle entrambe per chiarezza)
  • Il numero di P.IVA UE (codice paese + numero) del cliente

Iscrizione al VIES: obbligatoria e preventiva

Il VIES (VAT Information Exchange System) è il database europeo che consente alle aziende UE di verificare la validità delle partite IVA dei fornitori negli altri paesi UE. Senza iscrizione, la tua P.IVA non risulta nel VIES e il cliente estero non può verificarla — con conseguenti complicazioni fiscali per entrambi.

L'iscrizione al VIES è obbligatoria per chiunque (compreso il forfettario) voglia effettuare operazioni intracomunitarie: sia cessioni di beni sia prestazioni di servizi a soggetti passivi UE.

Come iscriversi

L'iscrizione al VIES si effettua tramite l'Agenzia delle Entrate:

  • In fase di apertura della P.IVA: spuntando la casella apposita nel modello AA9/12 ("intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie")
  • Se la P.IVA è già aperta: presentando una variazione dati con il modello AA9/12 al proprio ufficio dell'Agenzia delle Entrate o tramite intermediario abilitato

L'iscrizione ha effetto dal giorno della richiesta. Non si può fatturare a clienti UE prima di essere iscritti al VIES: farlo espone a contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria del paese del cliente.

Per verificare se la tua P.IVA è già presente nel VIES, puoi usare il portale ufficiale della Commissione Europea (ec.europa.eu/taxation_customs/vies/).

💡 L'Insight di Pyva: Tra i forfettari che fatturano clienti esteri che si iscrivono a Pyva, quasi la metà non risulta ancora iscritta al VIES al momento dell'iscrizione — spesso perché il commercialista o il CAF che ha aperto la P.IVA non ha spiegato il collegamento tra clienti internazionali e questo adempimento. Verificarlo prima della prima fattura estera ti evita problemi retroattivi.


Modello INTRASTAT: quando si presenta

Chi effettua prestazioni di servizi intracomunitarie (rese o ricevute) deve presentare il modello INTRASTAT all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per i forfettari che prestano servizi a clienti UE B2B:

Volume annuo operazioni UEFrequenza INTRASTAT
Fino a 50.000 euro (servizi resi)Trimestrale
Oltre 50.000 euro (servizi resi)Mensile

Il modello si presenta in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Dogane (portal.adm.gov.it) o tramite un intermediario abilitato. I termini sono il 25 del mese successivo al trimestre (o al mese, per chi ha frequenza mensile).

Sanzione per omessa presentazione: da 500 a 1.000 euro per ciascuna violazione, riducibili a 250-500 euro se la presentazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza.


Fatturare clienti extra-UE

Per le prestazioni di servizi a soggetti passivi extra-UE (USA, UK dopo Brexit, Svizzera, Emirati, ecc.), le regole di territorialità portano a una conclusione simile ma con adempimenti diversi: la prestazione è fuori campo IVA per territorialità (art. 7-ter), non perché il forfettario sia esonerato, ma perché il luogo della prestazione non è l'Italia.

Differenze rispetto ai clienti UE

AspettoClienti UE B2BClienti extra-UE
MeccanismoReverse chargeFuori campo IVA (territorialità)
Iscrizione VIESObbligatoriaNon necessaria
INTRASTATDa presentareNon si presenta
Dicitura in fattura"Inversione contabile""Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell'art. 7-ter DPR 633/72"
Codice natura IVAN2.1N2.1

Per i clienti extra-UE non è necessario iscriversi al VIES e non si presenta l'INTRASTAT. La fattura elettronica va comunque trasmessa allo SDI.

Clienti UK dopo Brexit

Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito è paese terzo (extra-UE). Le fatture a clienti britannici seguono le regole extra-UE: nessun VIES necessario, nessun INTRASTAT, dicitura art. 7-ter.


Come compilare la fattura elettronica con clienti esteri

La fattura elettronica di un forfettario verso clienti esteri ha caratteristiche specifiche rispetto a quelle verso clienti italiani.

Fattura a cliente UE B2B

Campo XMLValore
RegimeFiscaleRF19
Natura IVAN2.1 (non soggette art. 7-ter)
Aliquota IVA0
Causale/NoteDicitura L.190/2014 + "Inversione contabile - art. 7-ter DPR 633/72"
Codice destinatarioCodice SDI se disponibile, altrimenti XXXXXXX + P.IVA UE del cliente
P.IVA clienteCodice paese + numero (es. DE123456789)

Fattura a cliente extra-UE

Campo XMLValore
RegimeFiscaleRF19
Natura IVAN2.1
Aliquota IVA0
Causale/NoteDicitura L.190/2014 + "Operazione non soggetta a IVA - art. 7-ter DPR 633/72"
Codice destinatarioXXXXXXX (il cliente non è nel sistema SDI italiano)

In entrambi i casi la fattura elettronica va sempre trasmessa allo SDI. L'assenza di un codice SDI del destinatario estero non esime dall'obbligo: si usa il codice convenzionale XXXXXXX e si invia una copia di cortesia (PDF) al cliente tramite email.


Acquisti da fornitori esteri: l'autofattura

Il discorso finora riguardava le fatture attive (quelle che emetti tu). Ma cosa succede quando sei tu ad acquistare servizi da un fornitore estero — un abbonamento software americano, una consulenza da un freelance tedesco, un servizio cloud britannico?

In questi casi, se il fornitore estero non applica l'IVA italiana (il che è normale, dato che è basato all'estero), sei tu a dover assolvere l'IVA tramite autofattura o integrazione della fattura estera.

Per i forfettari:

  • Fornitore UE: si riceve la fattura estera senza IVA e si emette un'autofattura elettronica tramite SDI con codice tipo documento TD17 (per servizi) o TD18 (per beni intracomunitari)
  • Fornitore extra-UE: stesso meccanismo con TD17

L'autofattura va emessa entro il 15 del mese successivo a quello in cui l'operazione si è considerata effettuata (solitamente la data della fattura del fornitore).

Questo è un adempimento spesso ignorato dai forfettari che usano strumenti digitali stranieri (Canva, Adobe, Notion, servizi SaaS internazionali). L'omissione espone a sanzioni, anche se l'importo unitario è piccolo.

Per la guida completa sull'autofattura, consulta la sezione dedicata nella nostra guida sulla fatturazione elettronica nel regime forfettario.


Clienti esteri e soglia degli 85.000 euro

Il calcolo della soglia degli 85.000 euro per la permanenza nel regime forfettario funziona allo stesso modo per i clienti italiani e stranieri: conta il momento dell'incasso effettivo, indipendentemente dalla valuta o dalla nazionalità del cliente.

Se fatturi in euro a un cliente tedesco, conta la data in cui l'euro arriva sul tuo conto. Se fatturi in dollari a un cliente americano, la conversione in euro avviene al tasso del giorno dell'incasso.

Un punto da tenere a mente: le fatture a clienti UE B2B sono operazioni intracomunitarie e vanno correttamente registrate nel registro delle fatture emesse (o nel gestionale). Non registrarle correttamente può creare discrepanze tra i dati SDI e la dichiarazione dei redditi.


Clienti esteri B2C: il caso dei privati UE

Se il tuo cliente UE è un privato consumatore (non ha P.IVA o non è soggetto passivo), le regole cambiano:

  • Per le prestazioni di servizi generici (consulenza, attività professionale), il luogo è l'Italia — ma il forfettario non applica IVA comunque
  • Per i servizi digitali (SaaS, contenuti online, streaming, ecc.) verso privati UE, il luogo è il paese del consumatore — e teoricamente si applicano le regole OSS. Tuttavia il forfettario, non avendo un volume sufficiente e non applicando IVA in Italia, è in una zona grigia normativa che conviene chiarire con un consulente fiscale

In linea generale, se i tuoi clienti privati UE acquistano servizi professionali standard (design, copywriting, sviluppo, consulenza), il rischio di incorrere nelle regole OSS è minimo. Se invece vendi prodotti digitali a larga scala a privati europei, la questione merita un approfondimento specifico.


Come Pyva gestisce i clienti esteri

Pyva è progettato per i forfettari italiani, inclusi quelli con clienti internazionali:

  • Fatture a clienti esteri: selezioni il paese del cliente e Pyva imposta automaticamente il codice natura IVA corretto (N2.1), la dicitura art. 7-ter e il tipo di operazione intracomunitaria o extra-UE
  • P.IVA UE del cliente: puoi salvare il numero di P.IVA europeo del cliente (con codice paese) nell'anagrafica, che viene incluso automaticamente nella fattura
  • Monitoraggio soglia 85.000 euro: gli incassi da clienti esteri sono inclusi nel calcolo in tempo reale, con conversione della valuta alla data di incasso
  • Principio di cassa: vale anche per i clienti esteri — il reddito è registrato alla data dell'accredito, non dell'emissione

Inizia gratis con Pyva →


Approfondimenti Correlati

Domande frequenti

Il forfettario deve applicare l'IVA sulle fatture ai clienti esteri?

No, ma per motivi diversi a seconda del cliente. Per i clienti UE (B2B), la prestazione di servizi non è soggetta a IVA italiana per territorialità (art. 7-ter DPR 633/72): il cliente estero applica l'IVA nel proprio paese tramite reverse charge. Per i clienti extra-UE, l'operazione è fuori campo IVA per territorialità. In entrambi i casi la fattura non espone IVA, ma le diciture e i codici SDI da usare sono diversi rispetto alle normali fatture forfettarie.

Il forfettario deve iscriversi al VIES per fatturare clienti UE?

Sì. L'iscrizione al VIES (VAT Information Exchange System) è obbligatoria prima di effettuare qualsiasi operazione intracomunitaria — sia cessioni di beni sia prestazioni di servizi a soggetti passivi UE. Si richiede all'Agenzia delle Entrate tramite il modello AA9 (variazione dati) o al momento dell'apertura della partita IVA. Senza iscrizione al VIES, la propria P.IVA non è verificabile dai partner europei e l'operazione può risultare irregolare.

Cos'è il reverse charge e quando si applica nel forfettario?

Il reverse charge (inversione contabile) è il meccanismo per cui il cliente estero, e non il fornitore italiano, applica e versa l'IVA nel proprio paese. Si applica quando un forfettario italiano presta servizi a un soggetto passivo (azienda o professionista con P.IVA) residente in un altro paese UE. Il forfettario emette fattura senza IVA con la dicitura 'inversione contabile' e il codice natura N6.7 (o N2.1 in certi casi). Il cliente UE è responsabile di autofatturarsi l'IVA locale.

Il forfettario deve presentare il modello INTRASTAT?

Sì, se effettua prestazioni di servizi a soggetti passivi UE (o riceve servizi da fornitori UE). Il modello INTRASTAT va presentato mensilmente o trimestralmente all'Agenzia delle Dogane in base al volume delle operazioni. Per i forfettari con operazioni intracomunitarie limitate, la frequenza è di solito trimestrale. L'omessa presentazione comporta sanzioni da 500 a 1.000 euro per ciascuna violazione.

Come si compila la fattura elettronica con un cliente estero?

Per clienti UE B2B: regime fiscale RF19, natura IVA N6.7 (prestazioni di servizi in reverse charge) o N2.1, dicitura 'inversione contabile - reverse charge', codice SDI del destinatario se disponibile oppure il codice paese + P.IVA UE. Per clienti extra-UE: regime fiscale RF19, natura N2.1, nessun codice SDI (il cliente non è nel sistema italiano). In entrambi i casi la fattura va comunque trasmessa allo SDI.